Bercelli & Ferrarese Services – Decreto Trasparenza

Decreto Trasparenza 2022, cosa cambia per chi assume?

DECRETO TRASPARENZA, DA SABATO 13 AGOSTO L’ENTRATA IN VIGORE

Riepiloghiamo i principali interventi normativi previsti dal D.Lgs. n. 104/2022, che entreranno in vigore il 13 agosto 2022, relativi al recepimento della c.d. Direttiva Trasparenza 1152 del 20 giugno 2019 del Consiglio europeo, il cui contenuto prevede nuovi obblighi connessi all’avvio di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, che possono essere applicati, ove il lavoratore lo richieda, anche ai rapporti in essere.


La nuova disciplina si applica a tutti i rapporti di lavoro, inclusi i domestici, le collaborazioni coordinate continuative, con esclusione dei rapporti di breve durata, caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di 3 ore a settimana in un periodo di riferimento di 4 settimane.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in modo trasparente, chiaro e completo a ciascun lavoratore le seguenti informazioni:


  1. Identità delle parti;
  2. Luogo di lavoro;
  3. Sede o domicilio del datore di lavoro;
  4. Inquadramento, livello e qualifica del lavoratore;
  5. Data di inizio del rapporto di lavoro (ed eventuale data fine se trattasi di contratto a tempo determinato);
  6. Tipologia del rapporto di lavoro;
  7. Importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione periodo e delle modalità di pagamento;
  8. Diritto di ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;
  9. Diritto di conoscere anche gli altri congedi retribuiti oltre alle ferie;
  10. Diritto di essere informato della programmazione dell’orario normale di lavoro e delle condizioni relative al lavoro straordinario;
  11. Diritto del lavoratore di essere informato che il lavoro si svolge secondo modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili e di conoscere la variabilità della programmazione del lavoro, l’eventuale esistenza di un minimo delle ore garantite e l’ammontare della retribuzione, nonché le ore e i giorni in cui si deve svolgere la prestazione lavorativa e il periodo minimo di preavviso di dimissioni e licenziamento;
  12. Indicazione degli istituti previdenziali e assicurativi che ricevono i contributi versati.

Le suddette informazioni potranno essere rese in formato cartaceo o elettronico. Il datore di lavoro è tenuto in tutti i casi a conservare la prova della trasmissione o della ricezione e le stesse sono conservate e rese accessibili in qualsiasi momento su richiesta del lavoratore.
L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto ovvero della copia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro. Le informazioni eventualmente non contenute nei documenti di cui sopra, sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro 7 giorni successivi ovvero un mese dall’inizio della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi di cui sopra ove non derivi direttamente dalla modifica di disposizione di legge ovvero dalle clausole del contratto collettivo.
In caso di inadempimento agli obblighi informativi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore. In caso di mancata informazione circa l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati si applica la sanzione amministrativa da 100 a 750 euro per ciascun mese di riferimento.
A fronte di una richiesta scritta del lavoratore già assunto al 1° agosto 2022, il datore di lavoro è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro 60 giorni le informazioni di cui sopra. In mancanza di applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore.